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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 29
Canoni ridotti ed agevolati
1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l’area richiesta sia utilizzata esclusivamente per finalità sociali, assistenziali dei propri associati, previste nello statuto.
2. La riduzione del canone di cui al comma 1 non può essere concessa per l’utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.
3. L’istanza di concessione deve contenere, anche copia dello statuto dell’associazione.
4. Agli enti pubblici territoriali il canone è ridotto nella misura del 20%.
5. I concessionari di pubblici servizi proprietari o gestori (39)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 19.

di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del massima del 20%.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.