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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 12
Procedura di assegnazione su istanza di parte
1. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l’ammissibilità della domanda di concessione,rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.(15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

2. L’avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:
a) i dati identificativi del richiedente (16)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

;
b) l’individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
c) la superficie e la destinazione dell’uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
d) gli usi consentiti delle aree o immobili oggetto di concessione, eventuali priorità di uso consentiti;
e) durata della concessione;
f) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
g) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 ;
h) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
i) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
l) criteri per la selezione delle domande;
m) termine entro cui presentare le domande nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 11 comma 4.
3. Delle domande presentate nel termine massimo di cui all’articolo 11 comma 4 è dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
3 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati. (17)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

4. Nel caso in cui siano o presentate più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione dell'avviso sul BURT, il settore competente pubblica l'avviso comprendendo anche queste ultime.
5. In presenza di più domande in concorrenza presentate ai sensi del comma 3, il primo istante, nei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2, lettera m), ferma restando la domanda presentata, può integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.