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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

TITOLO IV
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 36
Subentro nella titolarità della concessione
1. La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. E' ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
a) morte del concessionario;
b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area;
c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l’uso e l’occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
3. Salvo il caso di cui al comma 2 lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa.
4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.
5. Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 26.

6. Il settore competente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.
6 bis. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario. (55)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 26.

Art. 37
Rinuncia
1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al settore competente.
2. La mancata sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 commi 2 e 3 equivale a rinuncia della concessione da parte del richiedente, il quale non è legittimato ad utilizzare le aree oggetto dell'istanza.
3. Il settore competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e in particolare la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.
Art. 38
1. Il settore competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento (57)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse.
1 bis. Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione. (59)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
b) mancato pagamento di due annualità del canone; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.
Art. 39
Sdemanializzazioni
1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all'agenzia del demanio competente un parere, tenuto conto degli indirizzi di cui agli atti di pianificazione distrettuale e regionale e nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 5 comma 2 della l. 37/94 .
2. Per le opere e le aree di cui al presente regolamento appartenenti al demanio regionale, ai fini del provvedimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.