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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 6
Compatibilità idraulica e titolo per la concessione
1. Per l’utilizzo dell’area demaniale oggetto di concessione, l’autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta comunque denominati di natura idraulica di cui alla normativa statale e regionale di riferimento di competenza della Regione, sono acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.
2. Il settore competente adotta un unico decreto che sostituisce tutti gli atti di cui al comma 1 necessari e connessi al rilascio della concessione.
3. L'autorizzazione idraulica, i pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 sono condizione per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.