Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 5
Durata della concessione
1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.
2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la stessa può essere rilasciata (5) fino ad un massimo di diciannove anni.
3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all’attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all’investimento previsto dell’area oggetto di concessione, anche in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso. (6)
4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni brevi (7) le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare.
5. Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e) e f) non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell’arco temporale di un anno. (8)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.