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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 39
Sdemanializzazioni
1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all'agenzia del demanio competente un parere, tenuto conto degli indirizzi di cui agli atti di pianificazione distrettuale e regionale e nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 5 comma 2 della l. 37/94 .
2. Per le opere e le aree di cui al presente regolamento appartenenti al demanio regionale, ai fini del provvedimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.