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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 22
Oneri del concessionario
1. La concessione è rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell’eventuale garanzia finanziaria.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario:
a) assume la custodia dell’area demaniale in concessione, oltre ché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consente l’accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell’area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
c) solleva la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispetta le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non muta la destinazione dell'area o del bene in concessione;
f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.
3. Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.