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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare:
a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree;
b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; ;
c) la specificazione dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2 per la determinazione dei relativi canoni;
d) l'entità delle garanzie finanziarie e delle cauzioni da presentare per la salvaguardia del bene demaniale;
e) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera;
f) forme di coordinamento e semplificazione procedurale.
2. Il presente regolamento si applica al demanio idrico, fluviale e lacuale e alle relative aree demaniali, a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r.34/1994 ), nonché alle opere idrauliche, di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale.
3. Il presente regolamento si applica, in particolare, a :
a) fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano;
b) rivi, fossati e colatori;
c) terreni abbandonati dalle acque correnti;
d) isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti;
e) spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale;
g) canali demaniali.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale del 1998 n.88 , la Regione, ai sensi del presente regolamento rilascia le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.
5. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998 . Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ”, sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del presente regolamento, le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico e delle relative aree demaniali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.