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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO

Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;

visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);


vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);


visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 18 febbraio 2016;


visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 8 marzo 2016, n. 169;


visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 aprile 2016;


visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


vista la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 596;


CONSIDERATO QUANTO SEGUE:


1. È necessario disciplinare nel dettaglio i requisiti che la l.r. 21/2015 , all'articolo 12, demanda al regolamento attuativo, ossia i requisiti gestionali, igienico-sanitari e di sicurezza, di qualificazione professionale degli operatori, nonché le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone.


2. Conformemente a quanto dispone la l.r. 21/2015 , il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).


3. Viene sostanzialmente confermato l'impianto del regolamento approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”). Tuttavia, vengono previsti, a tutela della sicurezza degli utenti, speciali requisiti dimensionali per strutture che hanno una capienza limitata.


4. Le strutture disciplinate dal presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), a cui si fa quindi un rinvio nell'articolo relativo al titolo abilitativo all'apertura della struttura stessa.


5. Occorre procedere all'abrogazione del regolamento approvato con d.p.g.r. 7/R/2007, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, come stabilito dall'articolo 21 della l.r. 21/2015 .


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) si applica ai locali presso cui si svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2015 , ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) palestra: locale ove si svolgono le attività ludico-motorio- ricreative;
b) utenti: complesso di persone formato da istruttori, addetti e praticanti l’attività ludico-motorio–ricreativa;
c) capienza: massimo affollamento contemporaneo di utenti, di pubblico e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività ludico-motorio-ricreative;
d) compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d’uso, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;
e) limite di compensabilità: limitazione posta alla compensabilità di superfici, calcolata sulla base del rapporto tra l’ambiente più grande e l’ambiente più piccolo;
f) frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d’uso.
Art. 3
Determinazione della capienza delle palestre
1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 metri quadrati.
2. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra si considerano altresì i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento con riferimento a:
a) superficie degli spogliatoi;
b) dotazione dei servizi igienico-sanitari;
c) dimensionamento del sistema delle vie di uscita;
d) rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi di attività ludico-motorio-ricreativa.
3. La capienza di ciascuna palestra è determinata assumendo come valore il risultato minimo risultante dai calcoli riferiti ai requisiti minimi di cui al comma 2.
4. La capienza risulta da apposita dichiarazione allegata alla segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A), di cui all’articolo 15, ed è esposta all’ingresso della palestra.
Art. 4
Ubicazione
1. L’ubicazione delle palestre è stabilita nel rispetto dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi).
2. Ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti dal d.m. 18 marzo 1996 gli utenti sono considerati come spettatori.
Art. 5
Sistema delle vie d’uscita
1. Le palestre con capienza fino a dieci utenti sono realizzate con almeno una via di uscita la cui larghezza non risulti inferiore a 80 centimetri.
2. Le palestre con capienza da undici a cinquanta utenti sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 centimetri, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 centimetri.
3. Le palestre con capienza fino a cinquanta utenti in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possano adeguarsi alla disposizione di cui al comma 2 per effetto di vincoli disposti ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e comma 3, lettere a) e d), Sito esternodel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sono esonerate dall'obbligo di adeguamento, a condizione che la larghezza dell'uscita non risulti inferiore a 80 centimetri: la loro capienza, in tal caso, non può essere superiore a venti utenti.
4. Le palestre con capienza superiore a cinquanta utenti sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del d.m. 18 marzo 1996; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.
5. Le porte si aprono nel senso dell’esodo con azionamento a semplice spinta, e non possono comunque costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si aprono.
Art. 6
Accessi
1. Gli spazi di attività non hanno accessi diretti dall’esterno o dagli spogliatoi, escluse le palestre di cui all’articolo 5, comma 3.
Art. 7
Spogliatoi per i praticanti l'attività ludico-motoria e relativi servizi di supporto
1. Ogni palestra è dotata di spogliatoi distinti per sesso.
2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, non può essere inferiore alle seguenti misure:
a) fino a dieci utenti: 1,60 metri quadrati per persona, con un minimo di 6,4 metri quadrati, per ciascun spogliatoio;
b) da undici a trenta utenti: 1,20 metri quadrati per persona;
c) da trentuno a cinquanta utenti: 1 metro quadrato per persona;
d) da cinquantuno a ottanta utenti: 80 centimetri quadrati per persona;
e) da ottantuno a centoventi utenti: 50 centimetri quadrati per persona;
f) oltre centoventi utenti: 40 centimetri quadrati per persona.
3. Gli spogliatoi sono forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un w.c., e un lavabo. Sono altresì forniti almeno di un posto doccia con superficie minima di 1 metro quadrato e 28 centimetri ogni dieci utenti.
4. La compensabilità tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a cinquanta utenti. In tal caso il limite di compensabilità è pari a 1,5.
5. Nelle palestre con capienza superiore a dieci utenti non è ammessa la compensabilità degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori.
6. Ferma restando la dotazione complessiva di servizi igienici richiesta dal presente regolamento, è ammessa la frazionabilità degli spogliatoi, purché sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,40 metri quadrati.
7. Qualora sia prevista la presenza, a turno, di utenti dello stesso sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 10 utenti possono essere dotate di un unico spogliatoio. In tal caso gli orari di accesso alla palestra, suddivisi per sesso, sono esposti all'ingresso della struttura.
Art. 8
Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto
1. Le palestre con capienza fino a venti utenti sono dotate di uno spogliatoio per istruttori e addetti.
2. Le palestre con capienza superiore a venti utenti sono dotate di almeno due spogliatoi, per istruttori e addetti, distinti per sesso.
3. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti è pari a 12,8 metri quadrati ogni cinquanta utenti.
4. Ogni spogliatoio è fornito di dotazioni igieniche, composte da un w.c., da un lavabo e da un posto doccia con superficie minima di 1,28 metri quadrati.
5. La compensabilità tra la superficie degli spogliatoi per istruttori e addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza non superiore a cinquanta utenti. In tal caso, il limite di compensabilità è pari a 1,5.
Art. 9
Pronto soccorso
1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre con capienza superiore a cento utenti sono dotate di un locale, di superficie netta non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2,5 metri, sufficientemente areato e illuminato, che può essere adibito anche ad altri usi, purché compatibili con l’utilizzo sanitario.
2. Il locale di cui al comma 1, chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dal locale palestra, comunica con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria 118, ed è dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonché di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Nelle palestre con capienza fino a cento utenti è garantita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, e di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso.
Art. 10
Requisiti micro-ambientali
1. Il rapporto tra la superficie di aerazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non può essere inferiore a un dodicesimo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell’aria è effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aerazione naturale.
3. Sono altresì ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell’umidità relativa.
4. Gli eventuali impianti di aerazione di cui ai commi 2 e 3 sono progettati e realizzati secondo le norme del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla voce "palestre".
5. I servizi igienici e le docce sono dotati di una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi.
6. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 5 è previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automatica e con timer a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d’aria non inferiore a 5 volumi ambiente ogni ora.
Art. 11
Requisiti illuminotecnici
1. L’illuminazione degli spazi di attività, misurata a 60 centimetri dal pavimento, non può essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di illuminazione installati sono dotati di protezione contro gli urti.
Art. 12
Barriere architettoniche
1. Alle palestre si applicano le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. Nello spogliatoio per gli utenti, singolo o frazionato, almeno uno dei servizi igienici è predisposto per utenti diversamente abili. In alternativa può essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.
Art. 13
Segnaletica
1. Nelle palestre è installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992 recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza o di salute sul luogo di lavoro.
2. La segnaletica di cui al comma 1 consente l’individuazione delle vie di uscita, del posto di primo soccorso, dei mezzi antincendio; sono altresì apposti cartelli indicanti i comportamenti da tenere nei casi di emergenza.
Art. 14
Attività promiscue
1. Nelle palestre in possesso di autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2015 possono essere svolte attività ludico-motorio-ricreative.
Art. 15
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
1. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 11 della l.r. 21/2015 deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. Nel caso in cui l’esercente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.
2. La segnalazione è accompagnata da dichiarazione nella quale vengono attestati:
a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) gli estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;
c) la capienza calcolata ai sensi dell’articolo 3 e la conformità della palestra alle norme del medesimo;
d) le generalità, se diverse da quelle del titolare, del responsabile tecnico delle attività svolte nella palestra;
e) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 16;
f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra, indicandone gli estremi;
g) la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).
Art. 16
Requisiti professionali del responsabile tecnico e degli operatori
1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laurea quadriennale del vecchio ordinamento) in scienze motorie.
2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della Sito esternolegge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).
3. All’ingresso della palestra sono esposti:
a) l’elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;
b) una copia della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 15.
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica alle palestre aperte dopo l'entrata in vigore del medesimo.
2. L'articolo 16, comma 1, non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui responsabile tecnico sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 16, comma 5, del d.p.g.r. 7/R/2007.
Art. 18
Abrogazione
1. Il regolamento approvato con d.p.g.r. 7/R/2007 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.