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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO

Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;

visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);


vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);


visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 18 febbraio 2016;


visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 8 marzo 2016, n. 169;


visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 aprile 2016;


visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


vista la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 596;


CONSIDERATO QUANTO SEGUE:


1. È necessario disciplinare nel dettaglio i requisiti che la l.r. 21/2015 , all'articolo 12, demanda al regolamento attuativo, ossia i requisiti gestionali, igienico-sanitari e di sicurezza, di qualificazione professionale degli operatori, nonché le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone.


2. Conformemente a quanto dispone la l.r. 21/2015 , il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).


3. Viene sostanzialmente confermato l'impianto del regolamento approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”). Tuttavia, vengono previsti, a tutela della sicurezza degli utenti, speciali requisiti dimensionali per strutture che hanno una capienza limitata.


4. Le strutture disciplinate dal presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), a cui si fa quindi un rinvio nell'articolo relativo al titolo abilitativo all'apertura della struttura stessa.


5. Occorre procedere all'abrogazione del regolamento approvato con d.p.g.r. 7/R/2007, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, come stabilito dall'articolo 21 della l.r. 21/2015 .


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.