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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 8
Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto
1. Le palestre con capienza fino a venti utenti sono dotate di uno spogliatoio per istruttori e addetti.
2. Le palestre con capienza superiore a venti utenti sono dotate di almeno due spogliatoi, per istruttori e addetti, distinti per sesso.
3. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti è pari a 12,8 metri quadrati ogni cinquanta utenti.
4. Ogni spogliatoio è fornito di dotazioni igieniche, composte da un w.c., da un lavabo e da un posto doccia con superficie minima di 1,28 metri quadrati.
5. La compensabilità tra la superficie degli spogliatoi per istruttori e addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza non superiore a cinquanta utenti. In tal caso, il limite di compensabilità è pari a 1,5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.