Menù di navigazione

Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 5
Sistema delle vie d’uscita
1. Le palestre con capienza fino a dieci utenti sono realizzate con almeno una via di uscita la cui larghezza non risulti inferiore a 80 centimetri.
2. Le palestre con capienza da undici a cinquanta utenti sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 centimetri, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 centimetri.
3. Le palestre con capienza fino a cinquanta utenti in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possano adeguarsi alla disposizione di cui al comma 2 per effetto di vincoli disposti ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e comma 3, lettere a) e d), Sito esternodel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sono esonerate dall'obbligo di adeguamento, a condizione che la larghezza dell'uscita non risulti inferiore a 80 centimetri: la loro capienza, in tal caso, non può essere superiore a venti utenti.
4. Le palestre con capienza superiore a cinquanta utenti sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del d.m. 18 marzo 1996; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.
5. Le porte si aprono nel senso dell’esodo con azionamento a semplice spinta, e non possono comunque costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si aprono.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.