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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 11
Requisiti illuminotecnici
1. L’illuminazione degli spazi di attività, misurata a 60 centimetri dal pavimento, non può essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di illuminazione installati sono dotati di protezione contro gli urti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.