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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 10
Requisiti micro-ambientali
1. Il rapporto tra la superficie di aerazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non può essere inferiore a un dodicesimo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell’aria è effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aerazione naturale.
3. Sono altresì ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell’umidità relativa.
4. Gli eventuali impianti di aerazione di cui ai commi 2 e 3 sono progettati e realizzati secondo le norme del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla voce "palestre".
5. I servizi igienici e le docce sono dotati di una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi.
6. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 5 è previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automatica e con timer a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d’aria non inferiore a 5 volumi ambiente ogni ora.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.