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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);


Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) e, in particolare, l'articolo 8;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 17 marzo 2016;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2016, n. 242;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso in data 5 maggio 2016;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 566;


Considerato quanto segue:


1. è necessario adottare il regolamento di attuazione della l.r. 68/2015 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall’articolo 8 della legge stessa;


2. il presente regolamento, in particolare, stabilisce quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell'impianto;


3. nel caso in cui il gestore assegni spazi a società, enti o associazioni sportive, l'obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D è a carico di questi soggetti come previsto dall'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 ; il regolamento stabilisce che, qualora sussistano le condizioni, gestore e assegnatario possono concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari;


4. è opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare competente e adeguare pertanto il testo ai suggerimenti ivi formulati. In particolare:


- per quanto riguarda la norma sulla collocazione del defibrillatore, si è specificato che il defibrillatore deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio-ricreativa in modo tale da poterlo raggiungere, al massimo, in tre minuti a passo veloce;


- per quanto riguarda la norma sugli sport in movimento (ad esempio vela, ciclismo), in considerazione delle perplessità manifestate da alcune associazioni nel corso dell'audizione consiliare e del dibattito che ne è seguito, si è ritenuto opportuno riformulare la norma per chiarire che quelli introdotti dal regolamento regionale non sono nuovi obblighi ma rappresentano solo una specificazione di obblighi contenuti nella normativa statale (d.m. 24 aprile 2013);


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) complesso sportivo: un insieme di impianti in cui si svolge unicamente l’attività sportiva e motorio-ricreativa che non hanno in comune alcuni specifici servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici;
b) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): l’operatore, sanitario non medico o laico, abilitato all’uso del defibrillatore.
Art. 2
Classificazione degli impianti
1. Gli impianti ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) si distinguono in:
a) impianti gestiti da soggetti pubblici;
b) impianti gestiti da associazioni, enti o società sportive, dilettantistiche o professionistiche;
c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b).
2. Gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2, della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all’uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato.
Art. 3
Adempimenti relativi alla collocazione del defibrillatore
1. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori semiautomatici esterni.
2. In ogni impianto sportivo deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere posizionato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio ricreativa, in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti di passo veloce.
3. Il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredato di un pannello informativo a muro.
Art. 4
Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore
1. La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. I defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
2. I gestori degli impianti e, nel caso previsto dall’articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 , i soggetti assegnatari, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l’operatività del defibrillatore e, prima dell’inizio dell’attività sportiva o motorio-ricreativa, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell’apposita spia; qualora i referenti rilevano il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell’impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell’apparecchio.
3. I gestori dell’impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore.
Art. 5
Adempimenti relativi alle informazioni sulla presenza del defibrillatore
1. I gestori sono tenuti ad informare i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti della esatta collocazione del defibrillatore mediante idonea cartellonistica utilizzando la simbologia in uso a livello internazionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di migliorare ulteriormente l’informazione circa il posizionamento del defibrillatore, può essere utilizzato qualsiasi altro strumento ritenuto utile, come opuscoli, video e applicazioni relative alle nuove tecnologie.
Art. 6
Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori
1. La presenza degli esecutori BLS-D deve essere assicurata durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, che ha inizio con l’accesso degli utenti all’interno dell’impianto sportivo e termina con la loro uscita dall’impianto stesso.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 68/2015 , qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive.
3. L'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 e l’accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all’uso del defibrillatore.
Art. 7
Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118
1. I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, della l.r. 68/2015 , le informazioni relative all’indirizzo dell’impianto, alla dislocazione del defibrillatore all’interno della struttura ed ai recapiti telefonici dei gestori cui fare riferimento in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore.
2. Qualsiasi modifica alle informazioni di cui al comma 1 è tempestivamente comunicata alla centrale operativa 118.
Art. 8
Sport assimilabili ai giochi da tavolo
1. Ai fini dell’esclusione dall’obbligo di dotazione di defibrillatori ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della l.r. 68/2015 sono assimilate ai giochi da tavolo le discipline di gioco elettronico organizzate a livello competitivo ed il gioco delle carte.
Art. 9
Indirizzi relativi agli sport in movimento
1. Le società, enti ed associazioni sportive che svolgono attività nell’ambito degli sport in movimento, assoggettate all’obbligo di dotazione del defibrillatore ai sensi della normativa statale vigente, devono:
a) qualora organizzino eventi relativi ad attività sportive, ai quali si applica la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.149 (Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”), assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D;
b) qualora nel corso degli allenamenti da esse organizzati, sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.