Menù di navigazione

Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 4
Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore
1. La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. I defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
2. I gestori degli impianti e, nel caso previsto dall’articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 , i soggetti assegnatari, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l’operatività del defibrillatore e, prima dell’inizio dell’attività sportiva o motorio-ricreativa, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell’apposita spia; qualora i referenti rilevano il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell’impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell’apparecchio.
3. I gestori dell’impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.