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Regolamento 5 agosto 2015, n. 65/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) in materia di modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato e di valutazione del personale dirigente.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015

Art. 4
1. Il comma 6 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
7. L’OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell’avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti.
”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
7 bis. Ai fini dell’approvazione della relazione di cui all’articolo 28 sexies, l’OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture.
”.
4. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
7 ter. Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell’
articolo 19, comma 2 della l.r. 1/2009
con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione.
”.
5. Il comma 8 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
8. Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell’
articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2009
, è determinato l’eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all’avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non può essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.