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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 6
1. Il comma 2 bis dell’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2 bis. Il titolare dell’autorizzazione o della dichiarazione comunica all’ente competente le
superfici che sono state oggetto d’intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana. La suddetta comunicazione può essere inviata anche in tutti gli altri casi previsti ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati). L’ente registra la comunicazione nel SIGAF.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.