Menù di navigazione

Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all’ente competente prima dell’accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli:
a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
c) i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un’estensione superiore a 1 ettaro.
”.
4. Nel comma 4 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
delle opere o dei lavori,
” sono inserite le seguenti: “
nonché di perizie asseverate o giurate,
”.
5. Nel comma 5 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
alla comunità montana nei territori di propria competenza o alla provincia nei restanti territori
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli enti competenti ai sensi della legge forestale
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.