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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 32
1. Il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi della legge forestale della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dalla provincia o dalla comunità montana
” sono sostituite da: “
dall’ente competente ai sensi della legge forestale
”. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
la provincia o la comunità montana provvedono
” sono sostituite da: “
l’ente competente ai sensi della legge forestale provvede
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle piante è effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti il servizio fitosanitario regionale.
”.
4. Il comma 7 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale, previste dal presente articolo, sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti e agli altri soggetti interessati.
”.
5. Al comma 8 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
da provincia o comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli enti competenti
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.