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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

SEZIONE I
- Procedimenti di competenza regionale
Art. 18
- Liquidazione dei diritti d’uso civico su istanza del soggetto gestore (articolo 24 della l.r. 27/2014 )
1. A seguito dell’accertamento istruttorio, una volta individuati i fondi altrui gravati da diritti di uso civico non contestati, il comitato di amministrazione redige un complessivo progetto di liquidazione che deve essere approvato dall’assemblea degli utenti e che contiene:
a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 della l. 1766/1927 ;
b) il valore economico dei diritti e l’estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalità previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 nonché dagli articoli 6 e 7 Sito esternodella l. 1766/1927 .
2. Se lo scorporo non è conveniente o non è possibile, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 7, comma 1 della l. 1766/1927 , il progetto di liquidazione determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore.
3. Il comitato di amministrazione invia il progetto di liquidazione al competente ufficio della Giunta regionale e ai proprietari dei fondi gravati.
4. I proprietari dei fondi gravati entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di liquidazione possono presentare le proprie osservazioni.
5. L’ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32.
6. Con decreto dirigenziale è approvato il progetto di liquidazione definitivo.
7. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale dopo l'avvenuta liquidazione presso l’Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.
8. Il soggetto gestore comunica al competente ufficio della Giunta regionale l'avvenuta trascrizione di cui al comma 7 e provvede all’aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28 della legge regionale.
Art. 19
- Liquidazione dei diritti d’uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (articolo 24 della l.r. 27/2014 )
1. Il proprietario del fondo gravato da diritti d’uso civico può richiedere al competente ufficio della Giunta regionale la liquidazione dei diritti d’uso civico allegando all’istanza una relazione tecnica di stima in coerenza con il progetto di liquidazione di cui all'articolo 18, contenente in particolare:
a) la descrizione e l' individuazione catastale del bene gravato;
b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 della l. 1766/1927 .
2. In assenza del progetto di liquidazione di cui all’articolo 18, il proprietario del fondo gravato da diritti d’uso civico, allega all’istanza una relazione tecnica che contiene:
a) la descrizione e la individuazione catastale del bene gravato;
b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 della l. 1766/1927 .
c) il valore economico dei diritti e l’estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalità previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 nonché dagli articoli 6 e 7 Sito esternodella l. 1766/1927 .
3. Qualora lo scorporo non sia conveniente o non sia possibile, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 7, comma 1 della l. 1766/1927 , la relazione tecnica determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore.
4. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica la coerenza dell’istanza del proprietario del fondo gravato con il progetto di liquidazione di cui all’articolo 18, se presente e con decreto approva la liquidazione definitiva.
5. Il competente ufficio della Giunta regionale, in assenza del progetto di liquidazione di cui all’articolo 18, trasmette al soggetto gestore l’istanza del proprietario del fondo gravato. Il soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di liquidazione può presentare le proprie osservazioni. L’ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative ci cui agli articoli da 30 a 32. Con decreto dirigenziale è approvata la liquidazione definitiva.
6. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale di avvenuta liquidazione presso l’Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate e il competente ufficio della Giunta regionale provvede all’aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28 della legge regionale.
Art. 20
- Liquidazione dei diritti d’uso civico d’ufficio (articolo 24 della l.r. 27/2014 )
1. A conclusione del procedimento di esproprio per pubblica utilità di cui all’articolo 8 della legge regionale il competente ufficio della Giunta regionale provvede con decreto a quantificare la somma dovuta dal proprietario del fondo gravato al soggetto gestore per la liquidazione dei diritti d’uso civico, sulla base di una perizia tecnica riportante:
a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 della l. 1766/1927 ;
b) il valore economico dei diritti secondo le modalità previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, nonché dagli articoli 6 e 7 Sito esternodella l. 1766/1927 .
2. Il decreto dirigenziale che approva il progetto di liquidazione è inviato alle parti interessate.
3. Il competente ufficio della Giunta regionale applica le procedure previste dall’articolo 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
Art. 21
- Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 4 della l.r. 27/2014 )
1. Qualora l’istruttoria demaniale resa esecutiva ai sensi dell’articolo 27 accerti l’esistenza di diritti esclusivi di caccia e di altri diritti di prelievo faunistico in favore della collettività, esercitabili in un territorio ricadente in un parco, riserva o area naturale, il soggetto gestore presenta istanza di liquidazione, unitamente al progetto di liquidazione, all' ufficio della Giunta regionale competente in materia di aree protette, che lo invia all’ente gestore del parco, riserva o area naturale.
2. Per i diritti esclusivi di caccia il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di mercato della selvaggina potenzialmente abbattibile in quel territorio durante il periodo della stagione venatoria dagli utenti residenti muniti di tesserino venatorio, desumibile dagli indici di abbattimento del competente ambito territoriale di caccia (ATC) di cui all’articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
3. Per altri diritti esclusivi di prelievo faunistico si intende l’esercizio del diritto di uso civico di pesca. Il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di densità e di composizione ittica (pesci, molluschi, crostacei e fauna eteroterma invertebrata) per unità di superficie in metri quadrati del corso o dello specchio d’acqua ricadenti nel parco, riserva o area naturale; tale valore è desunto dalla carta ittica provinciale o, in mancanza, da studi sulla fauna ittica già pubblicati. La densità media di tutte le specie ottenuta viene riferita al prezzo della specie di riferimento: trota fario per le acque a salmonidi, tinca per le acque a ciprinidi, cefalo per quelle salmastre.
4. L’ente gestore del parco, riserva o area naturale entro i successivi sessanta giorni può proporre osservazioni e modifiche.
5. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le proposte delle parti interessate ed entro i successivi trenta giorni con decreto approva il progetto definitivo di liquidazione e lo trasmette all’ente gestore del parco, riserva o area naturale perché provveda alla sua esecuzione, nonché al soggetto gestore.
6. Il soggetto gestore comunica l’avvenuta liquidazione all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di usi civici affinché provveda all’aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28 della legge regionale.
7. La somma da liquidare può essere anche rateizzata o sostituita con altri vantaggi a favore della collettività.
Art. 22
- Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto gestore in titoli (articolo 23, comma 2 della l.r. 27/2014 )
1. In applicazione dell’articolo 23, comma 2 della legge regionale il soggetto gestore comunica agli uffici competenti della Giunta regionale l’ammontare dell’avvenuto investimento in titoli del debito pubblico con vincolo in favore della Regione Toscana delle somme derivanti da alienazioni dei beni d’uso civico o dall’affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d’uso civico.
2. Per utilizzare tutte o parte delle somme di cui al comma 1 il soggetto gestore richiede ai competenti uffici della Giunta regionale l’autorizzazione allo svincolo motivandone la richiesta e allegando un progetto di investimento contenente la descrizione dell’intervento, i tempi di realizzazione e di spesa per stati di avanzamento.
3. L’autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale previa verifica che l’operazione proposta è finalizzata all’aumento della consistenza patrimoniale del demanio collettivo civico oppure prevede interventi atti a valorizzare o migliorare i beni del demanio collettivo civico o a creare benefici permanenti in favore della collettività.
4. Qualora contestualmente all’approvazione del progetto di liquidazione o alla proposta di alienazione il soggetto gestore abbia già individuato l’investimento delle somme ricavate, l’atto regionale autorizza l’impiego delle somme senza il preventivo investimento nei titoli del debito pubblico.
Art. 23
1. Qualora dall’istruttoria demaniale o dalla verifica demaniale emergano beni occupati abusivamente il competente ufficio della Giunta regionale redige una proposta di sistemazione del bene del demanio collettivo civico occupato e la invia al soggetto gestore e all’occupante. La proposta di sistemazione contiene:
a) l’esatta individuazione catastale del bene occupato e la sua attuale destinazione;
b) a seconda della tipologia e collocazione del bene nell’ambito del demanio collettivo civico le seguenti proposte:
1) bonario rilascio da parte dell’occupante;
2) proposta di alienazione all’occupante se, ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 332/1928, il fondo occupato risulti di esigue estensioni e abbia perso qualsiasi forma di possibile utilizzazione da parte della collettività;
3) reintegra nel patrimonio del demanio collettivo civico.
2. Il soggetto gestore e l’occupante entro trenta giorni dalla ricezione della proposta possono presentare osservazioni. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32.
3. In caso di bonario rilascio l’occupante non è tenuto alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti. Sono a suo carico le eventuali spese accessorie.
4. Qualora l’occupante non rilasci bonariamente il bene e non sia attuabile il disposto del comma 1, lettera b), numero 2), il competente ufficio della Giunta regionale con decreto dispone la reintegra nel patrimonio nel demanio collettivo civico del bene abusivamente occupato. Il decreto contiene anche la determinazione dell’ammontare dei frutti indebitamente percepiti dall’occupante nei limiti del decennio antecedente la reintegra stessa dovuti al soggetto gestore, tenuto conto delle eventuali spese sostenute per la realizzazione di migliorie al bene oggetto di reintegra. Sono a carico dell’occupante le spese accessorie necessarie all’espletamento del procedimento di reintegra.
5. Il decreto di reintegra, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale è trasmesso al comune competente per la sua esecuzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.