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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

SEZIONE I
- Ente gestore
Art. 11
- Costituzione dell’ente gestore (articolo 15 l.r. 27/2014 )
1. A seguito dell’avvenuta certificazione dell’esistenza del demanio collettivo civico in capo alla relativa collettività riconducibile alla originaria frazione storica, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni di cui all’articolo 2.
2. Il presidente del comitato di amministrazione trasmette, ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge regionale entro trenta giorni dall’adozione dell’assemblea degli utenti, lo statuto unitamente ai documenti previsti, alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
3. La deliberazione della Giunta regionale che approva lo statuto dell’ente gestore è titolo per l’iscrizione d’ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all’articolo 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).
Art. 12
- Individuazione degli utenti aventi diritto di voto nell’assemblea dell’ente gestore (articolo 17 l.r. 27/2014 )
1. Ai fini della prima convocazione dell’assemblea degli utenti, il comune comunica al presidente del consiglio di amministrazione dell’ente gestore l’elenco aggiornato dei residenti maggiorenni nella frazione o nell’intero comune di riferimento.
2. Per le successive convocazioni dell’assemblea il presidente del comitato di amministrazione richiede al comune di riferimento un nuovo elenco aggiornato degli utenti residenti.
Art. 13
- Costituzione dell’ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell’intero comune (articolo 21, comma 4 l.r. 27/2014 )
1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione di cui all’articolo 2 qualora pervenga, al competente ufficio regionale, la richiesta da parte di un gruppo d’interesse in rappresentanza degli utenti residenti nell’intero territorio comunale.
2. Il gruppo d’interesse, formato da almeno due terzi degli utenti maggiorenni residenti nell’intero territorio comunale, è costituito ai sensi dell’articolo 36 del codice civile. L’accordo degli associati deve avere come scopo la costituzione dell’ente gestore.
3. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica presso il comune la correttezza della composizione del gruppo d’interesse.
Art. 14
- Costituzione dell’ente gestore in caso di fusione di comuni (articolo 15 della l.r. 27/2014 )
1. Qualora a seguito dell’applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) si fondano comuni nei quali gli usi civici spettano all’intera popolazione residente in uno dei comuni, gli usi civici diventano frazionali. In tal caso l’ente gestore di cui all’articolo 15 della legge regionale è costituito, con le modalità di cui al capo II.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.