Menù di navigazione

Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

CAPO VII
- Procedure conciliative (articolo 26 della legge regionale 27/2014 )
Art. 30
- Costituzione della commissione di conciliazione
1. In attuazione dell’articolo 26, comma 1 della legge regionale è costituita, presso il competente ufficio della Giunta regionale, la commissione paritetica di conciliazione, denominata da qui in avanti commissione, composta da un rappresentante del soggetto gestore, nominato dall’assemblea degli utenti, e da un rappresentante nominato dalla controparte.
2. La procedura di conciliazione è interamente gratuita; ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. Il rimborso delle eventuali spese è a totale carico delle parti.
Art. 31
- Segreteria tecnica della commissione
1. Il competente ufficio in materia di usi civici della Giunta regionale svolge i compiti di segreteria tecnica a supporto della commissione di conciliazione.
2. La segreteria tecnica riceve le istanze di conciliazione, ne valuta l’ammissibilità in ordine alla tipologia di procedimenti oggetto della conciliazione e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure conciliative e può formulare, alla commissione, proposte di modifica della soluzione prospettata.
3. La valutazione di ammissibilità comprende:
a) la verifica della completezza documentale;
b) la verifica che la transazione proposta non alteri in maniera sostanziale il valore economico dei beni e non diminuisca la fruibilità della consistenza del demanio collettivo civico.
Art. 32
- Procedimento di conciliazione
1. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata all’atto del ricevimento, da parte della segreteria tecnica, della domanda di conciliazione sottoscritta da tutte le parti interessate avente il seguente contenuto:
a) l’oggetto della conciliazione;
b) i nominativi dei componenti della commissione di conciliazione;
c) l’esposizione dei fatti che sono all’origine della domanda di conciliazione;
d) le proposte di soluzione delle parti.
2. La segreteria tecnica, entro trenta giorni dal ricevimento, valuta la completezza e l’ammissibilità, secondo quanto disposto dall’articolo 31, della domanda di conciliazione e fissa la data nella quale si riunisce la commissione. La procedura di conciliazione può svolgersi anche in più riunioni. A conclusione di ogni riunione è redatto e sottoscritto il relativo verbale.
3. Se la domanda di conciliazione non è completa la segreteria tecnica richiede le integrazioni alla commissione. Se entro i successivi quindici giorni le integrazioni non sono fornite la domanda si intende ritirata.
4. Se la segreteria tecnica ritiene non ammissibile la domanda di conciliazione, lo comunica alla commissione specificandone le motivazioni.
5. Le riunioni della commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle stesse devono considerarsi riservate.
6. Al termine dell’esperimento della conciliazione la segreteria tecnica redige il verbale:
a) se positivo, con la proposta di accordo che viene sottoscritta dai componenti della commissione, ha efficacia di atto transattivo ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile ed è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione delle loro concordi volontà contrattuali con conseguente rinuncia alla controversia e a ogni relativa azione;
b) se negativo, le parti lo sottoscrivono e non sarà in alcun modo preclusa alle stesse la possibilità di ricorrere a ulteriori mezzi, giudiziali e stragiudiziali, di risoluzione della controversia.
7. Il termine per l’esperimento della procedura di conciliazione è fissato in centoventi giorni dall’ammissibilità della domanda.
8. Il procedimento di conciliazione si conclude con un decreto dirigenziale che prende atto del verbale di conciliazione e gli dà esecuzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.