Menù di navigazione

Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 7
- Elezione del comitato di amministrazione quando la collettività risiede in più comuni
1. Qualora le elezioni del comitato di amministrazione riguardino più comuni il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni individua il comune capofila.
2. Il comune capofila è quello in cui è residente il maggior numero di elettori.
3. Ciascun comune provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori di cui all’articolo 4 e la invia al comune capofila.
4. Il comune capofila forma la lista unica dell’elettorato attivo e passivo.
5. Ogni comune interessato costituisce un seggio elettorale.
6. Il presidente di ogni seggio elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, consegna i voti al presidente del seggio del comune capofila. Quest’ultimo provvede allo scrutinio di tutti i seggi elettorali.
7. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
8. Il presidente del seggio del comune capofila proclama gli eletti comunicando ai sindaci i risultati delle votazioni. I sindaci pubblicano i risultati per otto giorni consecutivi all’albo pretorio del proprio comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.