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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 5
- Presentazione delle candidature
1. Ogni elettore può votare fino a quattro nominativi scegliendoli liberamente nella lista degli elettori di cui all’articolo 4.
2. Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero.
3. Ogni lista ha un solo presentatore, è composta da almeno cinque nominativi e sottoscritta da un numero di firme almeno doppio rispetto al numero di candidati.
4. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
5. Le liste sono presentate al comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.