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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 4
- Elettorato attivo e passivo
1. La lista degli elettori è compilata dal comune mediante stralcio dalle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all’ultima revisione dinamica utile.
2. Tutti gli utenti iscritti nella lista di cui al comma 1 hanno diritto di voto e possono essere eletti nel comitato di amministrazione.
3. La lista degli elettori è depositata presso il comitato di amministrazione e il comune.
4. Ogni cittadino può prendere visione della lista elettorale e proporre ricorso nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.