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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 30
- Costituzione della commissione di conciliazione
1. In attuazione dell’articolo 26, comma 1 della legge regionale è costituita, presso il competente ufficio della Giunta regionale, la commissione paritetica di conciliazione, denominata da qui in avanti commissione, composta da un rappresentante del soggetto gestore, nominato dall’assemblea degli utenti, e da un rappresentante nominato dalla controparte.
2. La procedura di conciliazione è interamente gratuita; ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. Il rimborso delle eventuali spese è a totale carico delle parti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.