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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 3
- Data delle elezioni
1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni è indicata la data in cui le medesime hanno luogo.
2. Su richiesta dell’ente gestore o del comune quale soggetto gestore, le elezioni del comitato di amministrazione possono svolgersi in contemporanea ad altre tipologie di elezioni. In questo caso, la durata, l’orario e le modalità di svolgimento coincidono con queste ultime.
3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al sindaco del comune interessato e, ove presente, al presidente dell’ente gestore.
4. Il sindaco provvede a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per le medesime, riportando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.