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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 29
- Determinazione dell’indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 3 della l.r. 27/2014 )
1. Qualora il demanio collettivo civico ricada totalmente o parzialmente all’interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l’ente gestore del parco, riserva o area naturale, nell’atto motivato di cui all’articolo 12, comma 2 della legge regionale, stabilisce l’ammontare del canone annuo da versare al soggetto gestore per la riduzione o la compressione temporanea ed eccezionale dei diritti esercitabili dagli utenti.
2. Per la determinazione del canone l’ente gestore del parco, riserva o area naturale tiene conto dei seguenti criteri:
a) valore di mercato dell’oggetto del diritto non esercitato o esercitato parzialmente;
b) numero degli utenti del soggetto gestore;
c) estensione del demanio collettivo civico ricadente all’interno del parco, riserva o area naturale ove si esercita il diritto.
3. L’ammontare del canone è pari alla ventesima parte del valore ottenuto applicando i criteri di cui al comma 2 calcolato sulla media degli ultimi venti anni; il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l’indice ISTAT dell’aumento del costo della vita per operai e impiegati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.