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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 2
- Indizione delle elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione, sono indette dal Presidente della Giunta regionale ogni cinque anni.
2. Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso.
3. Il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo organo.
4. Qualora venga meno la maggioranza dei membri del comitato di amministrazione, a causa di morte o dimissione, nonostante il ricorso alla surroga di cui all'articolo 6, comma 7, l'organo decade prima della scadenza del mandato.
5. Nel caso di cui al comma 4 il presidente del comitato di amministrazione comunica immediatamente l'avvenuta decadenza al Presidente della Giunta regionale, che provvede all'indizione delle nuove elezioni, che hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione. Fino all'insediamento del nuovo organo le funzioni del comitato di amministrazione sono svolte dal comune quale soggetto gestore ai sensi dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale, limitatamente alla gestione ordinaria.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.