Menù di navigazione

Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 26.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

CAPO II
- Obblighi di istallazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (Articolo 11, comma 1, lettera e) l.r 80/2015 ) (4)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 29.

Art. 3
- Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti agli obblighi di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento se superiori a 100 metri cubi all'anno e (5)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 30.

fatto salvo quanto previsto al comma 3;
c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione (20)

Parole soppresse d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 52.

.
2. Sono altresì soggette all’obbligo di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:
a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;
b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.
3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e b) (21)

Parole inserite d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 52.

, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metricubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.
4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.
5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà del settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

di prescrivere l’ installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all’estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE
Art. 4
- Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni
1. E’ vietata l’attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all’articolo 3, comma 1, senza la preventiva istallazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 6.
2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all’articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta, anche nei casi in cui sia già stato installato a seguito della fase di ricerca di acque sotterranee;
b) nel caso di prelievo di acque superficiali, il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso. (22)

Comma così sostituito d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 53.

Art. 5
- Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti
1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all’articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’articolo 6.
1. bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui . (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 31.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l’inizio dei lavori per l'istallazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, verificata l’idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all’istallazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:
a) al termine da cui decorre l’obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;
b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8;
c) agli standard tecnici di cui all’articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.
3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:
a) nell’ambito dell’eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d’ufficio o su istanza del titolare dell’utilizzazione;
b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all’approvazione del primo censimento di cui articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 , con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 31.

Art. 6
- Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione
1. L’allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l’individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l’entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.
3. Il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

nell’ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell’entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.
4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'istallazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico – economica delle modifiche da apportare alla captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

ha la facoltà di richiedere l’istallazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.
5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l’acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all’articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 32.

6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell’equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all’entrata di eventuali serbatoi di accumulo. (23)

Comma così sostituito d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 54.

7. Il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.
Art. 7
- Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all’articolo 3 sono obbligati a:
a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;
b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l’accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

l’interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ;
d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.