Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
Art. 8
- Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni
1. Ad esclusione delle captazioni e restituzioni di cui all’articolo 6, comma 5, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all’articolo 3, sono comunicati dall’utente al settore regionale competente per territorio (16), con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatta salva la possibilità per il settore regionale competente per territorio (16) di prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità. La comunicazione contiene l’evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento.
2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.
3. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.