Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
Art. 7
- Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all’articolo 3 sono obbligati a:
a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;
b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l’accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, al settore regionale competente per territorio (16) l’interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ;
d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.