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Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 26.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 5
- Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti
1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all’articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’articolo 6.
1. bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui . (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 31.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l’inizio dei lavori per l'istallazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, verificata l’idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all’istallazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:
a) al termine da cui decorre l’obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;
b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8;
c) agli standard tecnici di cui all’articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.
3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:
a) nell’ambito dell’eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d’ufficio o su istanza del titolare dell’utilizzazione;
b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all’approvazione del primo censimento di cui articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 , con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 31.


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 26.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 28.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 30.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 32.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 33.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 35.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 36.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 37.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 39.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.