Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
Art. 14
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, al termine di ogni ciclo di pianificazione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione del presente regolamento anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio (16), la congruità delle soglie fissate per l’obbligo di installazione dei misuratori di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.