Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
Art. 12
- Disposizione transitoria per l’anno 2016(14)
1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all’articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell’acqua.
2. Per l’anno 2016 la banca dati di cui all’articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all’articolo 117 del d.lgs. n.152/2006 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.