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Regolamento 31 marzo 2015, n. 39/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2015

Art. 4
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “attivabili annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “contemporaneamente in essere”.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
"Norme in materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese “start-up innovative” di cui all'
Sito esternoarticolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221
, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’
Sito esternoarticolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012 ;”.
3. All'alinea del comma 3 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “
attivabili annualmente
” sono sostituite dalle seguenti: “
contemporaneamente in essere
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.