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Regolamento 11 marzo 2015, n. 27/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (1)

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare gli articoli 22 bis e 22 ter;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 gennaio 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4.


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 26 gennaio 2015;


Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 febbraio 2015;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 198;



Considerato quanto segue:


1. è necessario adeguare il regolamento regionale alle disposizioni del Sito esternodecreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 16 maggio 2014, n. 78 , che ha sostituito l’articolo 2, comma 1 del Sito esternodecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), eliminando il riferimento al "domicilio" quale sede del servizio per l'impiego presso il quale il lavoratore deve rivolgersi per rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione e stabilendo che la condizione dello stato di disoccupazione è comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato;


2. è opportuno ridurre a tre mesi il periodo durante il quale il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definivo della provincia non può usufruire dei servizi forniti dal centro per l’impiego in quanto il termine di dodici mesi, attualmente previsto, si è rivelato penalizzante nei confronti del lavoratore stesso;


3. è opportuno modificare alcune disposizioni del capo V, relativo ai lavoratori disabili, con la finalità di evidenziare le norme particolari che si applicano a questi lavoratori in ragione della loro condizione di svantaggio e rinviare alla disciplina generale dell'accertamento, conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione prevista nel capo III.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), dopo le parole “
26 luglio 2002, n. 32)
” sono aggiunte le seguenti: “
e servizio per l’impiego competente, il servizio per l’impiego scelto dal lavoratore nell’ambito del territorio dello Stato ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000 ”.
Art. 2
1. Al comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004, le parole: “
dall’articolo 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’articolo 7
”.
Art. 3
1. Al comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole: “
domicilio del lavoratore
” sono inserite le seguenti: “
o nel quale risulta iscritto
”.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Iscrizione nell'elenco anagrafico
1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000
.
2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1,
l’eventuale servizio per l’impiego di provenienza.
3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto.
”.
Art. 5
1. Al comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola “
territorialmente
” è soppressa.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole: “
dal servizio per l'impiego
” è inserita la seguente: “
competente
”.
Art. 7
1. Il comma 6 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l'impiego
.”.
2. Il comma 7 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
7. Prima dei tre mesi indicati al comma 6, il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l'impiego soltanto se durante lo stesso periodo ha iniziato e cessato un’attività lavorativa.
”.
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L'articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Disposizioni generali
1. La persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’
Sito esternoarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è soggetta alle norme del capo III, fatte salve le disposizioni relative all’iscrizione, ai casi particolari di conservazione e alla perdita dello stato di disoccupazione previsti dal presente capo.
”.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Iscrizione nell’elenco dei disabili
1. La persona con disabilità in stato di disoccupazione prima di iscriversi nell’elenco previsto dall’
Sito esternoarticolo 8 della l. 68/1999
è tenuta a rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 12.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, oltre a quanto indicato dall’articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 27 - Casi particolari di conservazione e perdita dello stato di disoccupazione
1. Le persone con disabilità che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonee a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere
nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità lavorative.
2. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'
Sito esternoarticolo 10, comma 6 della l. 68/1999
.
”.
Art. 11
1. Dopo l’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Servizi per l’inserimento lavorativo della persona con disabilità
1. La persona con disabilità iscritta nell'elenco di cui all'
Sito esternoarticolo 8 della l. 68/1999
usufruisce dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla medesima legge unitamente ai servizi erogati in applicazione
Sito esternodel d.lgs. 181/2000
.
2. In alternativa a quanto disposto al comma 1 la persona con disabilità può richiedere di usufruire in via esclusiva dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla
Sito esternol. 68/1999
.
”.
Art. 12
- Norme transitorie
1. L'articolo 16, comma 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 come modificato dall'articolo 7, comma 1 del presente regolamento, si applica ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano “decaduti dallo stato di disoccupazione”, ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se il periodo trascorso è pari o superiore a tre mesi.
2. L'articolo 16, comma 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 come modificato dall'articolo 7, comma 2 del presente regolamento, si applica ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano “decaduti dallo stato di disoccupazione”, ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, da un periodo inferiore a tre mesi.


Note del Redattore:

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v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.