Menù di navigazione

Regolamento 11 marzo 2015, n. 27/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (1)

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare gli articoli 22 bis e 22 ter;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 gennaio 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4.


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 26 gennaio 2015;


Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 febbraio 2015;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 198;



Considerato quanto segue:


1. è necessario adeguare il regolamento regionale alle disposizioni del Sito esternodecreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 16 maggio 2014, n. 78 , che ha sostituito l’articolo 2, comma 1 del Sito esternodecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), eliminando il riferimento al "domicilio" quale sede del servizio per l'impiego presso il quale il lavoratore deve rivolgersi per rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione e stabilendo che la condizione dello stato di disoccupazione è comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato;


2. è opportuno ridurre a tre mesi il periodo durante il quale il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definivo della provincia non può usufruire dei servizi forniti dal centro per l’impiego in quanto il termine di dodici mesi, attualmente previsto, si è rivelato penalizzante nei confronti del lavoratore stesso;


3. è opportuno modificare alcune disposizioni del capo V, relativo ai lavoratori disabili, con la finalità di evidenziare le norme particolari che si applicano a questi lavoratori in ragione della loro condizione di svantaggio e rinviare alla disciplina generale dell'accertamento, conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione prevista nel capo III.



Si approva il presente regolamento:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.