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Regolamento 11 marzo 2015, n. 27/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (1)

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Iscrizione nell’elenco dei disabili
1. La persona con disabilità in stato di disoccupazione prima di iscriversi nell’elenco previsto dall’
Sito esternoarticolo 8 della l. 68/1999
è tenuta a rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 12.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, oltre a quanto indicato dall’articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.