Regolamento 11 marzo 2015, n. 27/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (1)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Iscrizione nell'elenco anagrafico
1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’
articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000 .
2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1,
l’eventuale servizio per l’impiego di provenienza.
3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.