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Regolamento 11 marzo 2015, n. 27/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (1)

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015

Art. 11
1. Dopo l’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Servizi per l’inserimento lavorativo della persona con disabilità
1. La persona con disabilità iscritta nell'elenco di cui all'
Sito esternoarticolo 8 della l. 68/1999
usufruisce dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla medesima legge unitamente ai servizi erogati in applicazione
Sito esternodel d.lgs. 181/2000
.
2. In alternativa a quanto disposto al comma 1 la persona con disabilità può richiedere di usufruire in via esclusiva dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla
Sito esternol. 68/1999
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.