Menù di navigazione

Regolamento 11 marzo 2015, n. 27/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (1)

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 27 - Casi particolari di conservazione e perdita dello stato di disoccupazione
1. Le persone con disabilità che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonee a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere
nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità lavorative.
2. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'
Sito esternoarticolo 10, comma 6 della l. 68/1999
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 1 aprile 2015, n. 17, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.