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Regolamento 16 febbraio 2015, n. 16/R

Modifiche al regolamento emanato condecreto del Presidente Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”)

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009
1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività (
articolo 47 l.r. 38/2007
)
1. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti di gara sono presentati dai concorrenti di norma con modalità telematica attraverso il sistema START e, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Nel contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario, per la determinazione e l’esecuzione della prestazione può essere fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata sul sistema.
2. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti sono tenuti a utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro della documentazione di gara.
3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni telematiche di documenti fra il concorrente e l’amministrazione si applicano le disposizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale).
4. Le comunicazioni agli utenti avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse in una apposita sezione del sistema all’interno dell’area ad accesso riservato, con le modalità definite nelle norme tecniche di funzionamento di cui all’articolo 8. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto. L’amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
5. Le comunicazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 79, comma 5 del d.lgs. 163/2006
sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente.
6. Le comunicazioni e le operazioni effettuate nell’ambito delle procedure di gara con modalità telematica sono riferibili all’utente sulla base della procedura di identificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o) e si intendono compiute nell’orario e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il sistema telematico garantisce la completa tracciabilità delle comunicazioni e delle operazioni effettuate.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.