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Regolamento 2 febbraio 2015, n. 11/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 );


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 32, comma 5 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 25 novembre 2014;


Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 dicembre 2014;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 37;


Considerato quanto segue:


1. è necessario adeguare la disciplina regionale in materia di apprendistato alle modifiche che sono state apportate al Sito esternod.lgs. 167/2011 dal Sito esternodecreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 16 maggio 2014, n. 78 , in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell'offerta formativa pubblica;


2. è opportuno facilitare l'avvio dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante attraverso una riduzione del monte ore di formazione, nel rispetto delle linee guida in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante, approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione n. 58 del 15 marzo 2012, che prevedono un monte ore non inferiore a quattrocento ore;


3. è opportuno recepire le linee guida in materia di apprendistato professionalizzante, approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione n. 32 del 20 febbraio 2014, con la finalità di rendere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in particolare per quanto riguarda l'offerta formativa pubblica, il piano formativo individuale, la possibilità di realizzare l'attività formativa con modalità di formazione a distanza e la registrazione della formazione;


4. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
”.
Art. 3
1. Al comma 3 dell'articolo 46 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “
seicento
” è sostituita dalla seguente: “
cinquecento
”.
Art. 4
1. L'articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 50 - Standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica
1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica
disponibile sul
territorio entro i termini stabiliti dall'
Sito esternoarticolo 4, comma 3 del d. lgs. 167/2011
.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
4. Le aziende che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:
a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.
”.
Art. 5
1. La rubrica dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
all'articolo 50
” sono aggiunte le seguenti: “
, comma 3
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.
”.
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.
5. Il comma 7 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
7. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:
a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
b) organizzazione e qualità aziendale;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) competenze digitali;
e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
f) pari opportunità.
”.
Art. 6
- Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti di apprendistato sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono adottate le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 46, comma 3 e 50, comma 3 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificati dal presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.