Menù di navigazione

Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 novembre 2014;


Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2014;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1262;


Considerato quanto segue:


1. è necessario definire la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;


2. è necessario assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alle diverse fasi della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione e sono disciplinate a tal fine le modalità della partecipazione stessa;


3. è necessario disciplinare la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali, secondo quanto stabilito dal Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92 );


4. è necessario provvedere alla revisione del sistema di accreditamento con riferimento ai soggetti e ai requisiti degli organismi formativi per garantire la differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, prevedendo un regime di accreditamento particolare e un regime di accreditamento specifico per i servizi di descrizione e validazione delle competenze;


5. è necessario regolamentare un sistema di valutazione degli organismi formativi, che è reso disponibile nel catalogo regionale dell'offerta formativa mediante il sito informativo della Giunta regionale;


6. è necessaria la definizione dei criteri per la formazione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica finalizzato a raccogliere tutte le informazioni inerenti l'offerta formativa regionale, finanziata e riconosciuta e a renderle accessibili all'utenza;


7. occorre integrare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università;


8. è necessario definire norme di semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;


9. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.



Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituito dal seguente:
1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall’articolo 4, commi 52, 53 e 54 della
Sito esternolegge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Sistema informativo regionale integrato dell’istruzione, formazione e lavoro
1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l’interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato
dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l’interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater, e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'
Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
(Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53
).
3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:
a) dell’accreditamento degli organismi formativi;
b) del catalogo dell’offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter.
4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati
.”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Definizione
1. Il sistema integrato per il diritto all’apprendimento è definito ai sensi dell’articolo 4, commi da 51 a 56
Sito esternodella legge 92/2012
.”.
Art. 4
- Inserimento del capo I bis nel titolo II del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il capo I del titolo II del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Capo I bis - Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
Art. 7 bis - Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1
della l.r. 32/2002
, è composta da:
a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente
rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell’articolo 7 del decreto Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59
), presenti presso le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle
componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al
Sito esternodecreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
(Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'
Sito esternoarticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
);
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l’Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dall’IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
n) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.
2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.
Art. 7 ter - Nomina e durata in carica
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 7 quater - Modalità di funzionamento
1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno.
3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.
”.
Art. 5
- Modifica della rubrica del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica”.
Art. 6
- Modifica della rubrica del capo I del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica del capo I del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Soggetti e procedure per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica
”.
Art. 7
1. Il comma 2 dell’articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’
articolo 6 ter della l.r. 32/2002
ovvero alla provincia, secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.
”.
Art. 8
1. Il comma 2 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. La conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zonali di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. I piani di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.
”.
Art. 9
1. Il comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Le province approvano i piani annuali di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. I piani annuali di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome .
”.
Art. 10
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. La Regione, sentita la Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, definisce i criteri per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a descrivere, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la programmazione e la
realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
”.
Art. 12
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 bis del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole “
figure professionali
” sono aggiunte le seguenti: “
delle unità di competenza e delle qualificazioni
”.
Art. 13
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Le figure professionali e le unità di competenza costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualificazioni regionali.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'aggiornamento del repertorio.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
4 bis. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio avvalendosi del supporto di:
a) tre esperti individuati in base al settore di riferimento dalla Commissione regionale permanente tripartita;
b) tre componenti individuati dal Comitato di coordinamento istituzionale;
c) tre esperti individuati dallo stesso dirigente tra gli operatori del settore e gli esperti dell’elenco di cui all’articolo 66 decies, comma 6.
”.
5. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
4 ter. Ai soggetti indicati al comma 4 bis non spettano indennità né rimborsi spese.
”.
Art. 14
1. L’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 quater - Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino, di cui all'
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
Sito esternolegge 14 febbraio 2003, n. 30
), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti
da un soggetto.
2. Nel libretto formativo sono registrati gli esiti del procedimento di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies, 66 octies e 66 nonies.
3. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.
”.
Art. 15
1. L’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) descrizione delle competenze;
b) validazione delle competenze;
c) dichiarazione degli apprendimenti;
d) certificazione delle competenze.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione può prevedere una compartecipazione finanziaria del soggetto interessato entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto della condizione di svantaggio dello stesso.
”.
Art. 16
1. L’articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 sexies - Descrizione delle competenze
1. La descrizione delle competenze è finalizzata a ricostruire, mettere in trasparenza e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito in ambito formale, non formale e informale.
2. Il soggetto interessato alla descrizione delle competenze può chiedere l’attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell’articolo 70 bis, comma 1:
a) organismi formativi;
b) istituzioni scolastiche;
c) centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
3. La descrizione delle competenze è svolta da un operatore qualificato insieme al soggetto interessato e si conclude con la registrazione nel libretto formativo, di cui all’articolo 66 quater, delle seguenti informazioni:
a) anagrafica del richiedente;
b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
c) competenze che possono essere oggetto di validazione;
d) responsabile del procedimento di descrizione.
”.
Art. 17
1. L’articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 septies
Validazione delle competenze
1. La validazione delle competenze consente al soggetto interessato di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali.
2. Il soggetto interessato alla validazione delle competenze può chiedere l’attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell’articolo 70 bis, comma 1:
a) enti bilaterali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h)
Sito esternodel d.lgs. 276/2003
;
b) soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, di cui all’articolo 20 ter della
l.r. 32/2002
.
3. La validazione delle competenze, nel caso in cui sia effettuata dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non può essere effettuata per la medesima persona dagli stessi operatori che hanno svolto i servizi di descrizione delle competenze, di cui all’articolo 66 sexies.
4. La validazione delle competenze, svolta da un operatore qualificato sulla base della valutazione del libretto formativo e di altra documentazione presentata dal soggetto interessato, ed eventualmente di un colloquio e di prove suppletive, si conclude con il rilascio di un documento di validazione nel quale sono individuate:
a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) le modalità di valutazione;
d) il responsabile del procedimento di validazione;
e) gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'
Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
(Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92
).
”.
Art. 18
1. Al comma 1 dell’articolo 66 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “
attivata
” è sostituita dalla seguente: “
rilasciata
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 66 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi formativi
.”.
Art. 19
1. L’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze
1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento formale delle competenze acquisite dalla persona:
a) in contesti formali, al termine del percorso formativo;
b) in contesti non formali e informali, per competenze acquisite e già validate ai sensi dell'articolo 66 septies.
2. Il procedimento di certificazione delle competenze è attivato:
a) su richiesta dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo;
b) su richiesta del soggetto interessato, per le competenze validate ai sensi dell’articolo 66 septies.
3. La certificazione delle competenze si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione e si conclude con il rilascio da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'
articolo 28, comma 4 della l.r. 32/2002
, dei seguenti documenti:
a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute nelle figure professionali.
”.
Art. 20
- Inserimento dell’articolo 66 nonies 1
1. Dopo l’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 66 nonies 1 - Esame per la certificazione delle competenze
1. L’esame per la certificazione delle competenze è svolto dalla commissione di cui all’articolo 66 decies.
2. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione con riferimento:
a) alla valutazione delle unità di competenze;
b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
3. L'esame può essere sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicati dall’amministrazione competente, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
”.
Art. 21
1. L’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
1. L’ente di cui all’articolo 66 nonies, comma 3 nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
b) due esperti di settore;
c) un componente designato dall’organismo formativo, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d’esame al termine di un percorso formativo.
3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
b) un esperto di settore.
4. Il rappresentante dell'amministrazione, di cui al comma 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 5.
5. L’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 4, è individuato tra gli esperti inseriti in un elenco istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), sono individuati:
a) nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
b) con riferimento al settore economico e all’ambito professionale a cui la qualifica professionale o il certificato delle competenze da rilasciare fa riferimento.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell’elenco di esperti di settore di cui al comma 6, nonché i criteri di individuazione e di accesso, che devono tenere conto:
a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;
b) dell'esperienza maturata di almeno sette anni, di cui almeno tre anni negli ultimi cinque di lavoro attivo nel settore di riferimento.
8. Il componente della commissione di cui al comma 2, lettera c), è individuato dall’organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
9. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
10. Gli esperti della commissione, di cui ai commi 5 e 6, non devono ricoprire un incarico di presidio negli organismi formativi coinvolti nelle fasi di descrizione, validazione e certificazione.
11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
12. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
”.
Art. 22
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Se il rappresentante dell’amministrazione è dipendente regionale o di ente locale non è corrisposta alcuna indennità.
”.
Art. 23
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio dell’attestato di qualifica, di cui all’articolo 66 nonies, comma 3, lettera a);
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
b) idoneità alla certificazione con rilascio del certificato delle competenze, di cui all’articolo 66 nonies, comma 3, lettera b);
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “a
lle figure professionali contenute
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli standard professionali contenuti
”.
Art. 24
- Inserimento dell’articolo 66 duodecies 1
1. Dopo l’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 66 duodecies 1 - Dichiarazione di equipollenza
1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell’ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.
2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
”.
Art. 25
- Inserimento della sezione I nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, prima dell’articolo 67 è inserita la seguente: “
Sezione I - Soggetti e tipologie di accreditamento
”.
Art. 26
- Sostituzione dell’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 67 - Finalità dell’accreditamento e soggetti accreditabili
1. L'accreditamento è il riconoscimento dell’idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2
della l.r. 32/2002
.
2. L'accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002
.
3. L'accreditamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.
”.
Art. 27
1. Al comma 2 dell’articolo 68 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
struttura regionale
” sono inserite le seguenti: “
che rilascia l’accreditamento
”.
Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 69 - Soggetti non tenuti all'accreditamento
1. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
c) le istituzioni scolastiche, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;
d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'
articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002
;
e) le istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a) e b)
della l.r. 32/2002
;
f) gli istituti tecnici superiori (ITS), di cui all’
articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002
;
g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.
”.
Art. 29
- Sostituzione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 70 - Regimi particolari di accreditamento
1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:
a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di
cui all’articolo 23 della
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
(Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
2. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b) e dei soggetti accreditati per i servizi di descrizione e validazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1, sono sottoposti al punteggio del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis, e al sistema di valutazione, di cui all'articolo 73.
3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'
articolo 14 della l.r. 32/2002
, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2.
”.
Art. 30
1. Dopo l’articolo 70 del al d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 70 bis - Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione
1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per l'accreditamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui all’articolo 66 quinquies, con riferimento in
particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.
2. I centri per l'impiego non sono soggetti all'accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Devono comunque essere rispettati i livelli essenziali e gli standard minimi di cui al
Sito esternocapo II del d.lgs. 13/2013 .”.
Art. 31
- Inserimento della sezione II nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1 . Dopo la sezione I del capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, prima dell’articolo 71 è inserita la seguente: “
Sezione II – Requisiti di accesso e di mantenimento dell’accreditamento
”.
Art. 32
- Sostituzione dell’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 71 - Requisiti per l'accreditamento
1. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
b) alla struttura logistica;
c) al sistema di relazioni con il contesto locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento.
”.
Art. 33
1. Dopo l’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 71 bis - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa
1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza nello statuto di finalità formative;
b) adeguata situazione economico-finanziaria;
c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 29990 o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale.
2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla presentazione della domanda.
”.
Art. 34
1. Dopo l’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 71 ter - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale
1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l’attività formativa;
b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all’utenza;
e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.
”.
Art. 35
1. Dopo l’articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 71 quater - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento
1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
e) il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto corrispondenti funzioni in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell’accreditamento nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.
2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:
a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 45, paragrafo 1 della direttiva 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
c) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi
Sito esternodel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136
).
”.
Art. 36
1. Dopo l’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 71 quinquies - Mantenimento e verifica dell’accreditamento
1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:
a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
d) garantire l’aggiornamento professionale delle figure di presidio;
e) garantire l’efficienza e l’efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.
”.
Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 72 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 72 - Efficienza ed efficacia delle attività formative
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
1) il livello di successo formativo;
2) la soddisfazione dell’utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
2.1 modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
2.3 qualità del tutoraggio;
2.4 adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
2.5 qualità delle misure di accompagnamento;
3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all’articolo 72 bis.
”.
Art. 38
1. L’articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamento
1. A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter, agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite soglie minime di crediti per l'accesso alle procedure di selezione finalizzate alla assegnazione di finanziamenti e al riconoscimento di interventi formativi, di cui all’
articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002
.
4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.
”.
Art. 39
- Sostituzione dell’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 73 - Valutazione degli organismi formativi
1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese
disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 sono stabilite modalità specifiche di valutazione:
a) delle istituzioni scolastiche e delle università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore;
b) delle istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
6. Per i percorsi indicati al comma 5, lettere a) e b), i finanziamenti sono attribuiti alle istituzioni scolastiche e alle università sulla base degli esiti della valutazione.
7. I finanziamenti agli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui all'
articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002
, sono attribuiti sulla base degli esiti della valutazione, effettuata ai sensi delle linee guida di cui all’
Sito esternoarticolo 52, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
.
”.
Art. 40
- Inserimento della sezione III nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la sezione II del capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, prima dell’articolo 74, è inserita la seguente: “
Sezione III – Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia
”.
Art. 41
1. Al comma 4 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
73 sono soggette
” sono sostituite dalle seguenti: “
71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti
”.
Art. 42
1 . Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
all’articolo 73
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 71 bis, comma 2
”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
h) nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'articolo 72 bis;
3. Al comma 2 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
comma 1, lettera b),
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2,
”.
Art. 43
1. Il comma 1 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
comma 1, lettera b),
” sono sostituite dalle seguenti:“
comma 2,
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
comma 1, lettere a) e c),
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 1 e 2,
”.
Art. 44
1. Nella sezione I del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 76 ter - Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica
1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità
formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
a) completezza delle informazioni relative all’intervento formativo;
b) riconoscibilità dell’offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
c) certezza dei tempi di erogazione dell’offerta formativa;
d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell’offerta sul territorio;
e) tempestività nell’alimentazione delle informazioni;
f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l’impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di
realizzazione e i soggetti che realizzano l’intervento con la valutazione di cui all’articolo 73 e ogni altra informazione sull’offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’
articolo 16 bis della l.r. 32/2002
.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l’impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all’offerta formativa programmata.
”.
Art. 45
1. L’articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'
articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002
, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.
2. Il riconoscimento delle attività formative relative alle azioni di sistema rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’
articolo 31 della l.r. 32/2002
, può essere effettuato dalla Regione o dalle province sulla base degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
c) verificare la soddisfazione dell'utenza.
”.
Art. 46
1. Al comma 1 dell’articolo 79 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
del presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 47
- Modifica della rubrica della sezione II del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica della sezione II del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Istruzione e formazione tecnica superiore
”.
Art. 48
- Sostituzione dell’articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 87 - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 e 24
della l.r. 32/2002
, la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale sono sentiti per:
a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'analisi degli esiti occupazionali.
”.
Art. 49
1. L’articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 50
- Sostituzione dell’articolo 89 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 89 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese
1. Per gli interventi formativi di cui all'
articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002
realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:
a) sistema di rendicontazione a costi reali;
b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
c) sistema dei costi unitari standard.
2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.
”.
Art. 51
1. Il comma 2 dell’articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite.
”.
Art. 52
1. Al comma 4 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
costi diretti
” sono sostituite dalle seguenti: “
le categorie di costo definite
”.
Art. 53
- Sostituzione dell’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 95 - Monitoraggio e valutazione degli interventi
1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.
3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati
per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'
articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002
.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7
della l.r. 32/2002
.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio
per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 e gli esiti della valutazione di cui al comma 4 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall’
articolo 31, comma 6 della l.r. 32/2002
.
”.
Art. 54
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
”.
Art. 55
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 96, comma 1, lettera a), il presidente della Commissione e il vicepresidente.
”.
Art. 56
1. L’articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'
articolo 24 della l.r. 32/2002
, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati, e relativi supplenti;
c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
d) tre presidenti delle Unioni dei comuni o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;
e) due rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del d.p.r. 275/1999
, presenti presso le conferenze zonali, rispettivamente per il primo e il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
f) il direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
g) un rappresentante delle Università e delle scuole superiori di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere k) e l), e relativo supplente.
”.
Art. 57
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
”.
Art. 58
- Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione dell’elenco di esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, comma 7, del d.p.g.r. 47/R/2003 , come modificato dal presente regolamento, il dirigente della competente struttura regionale si avvale, per l’aggiornamento del repertorio regionale delle figure professionali di cui all’articolo 66 ter dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003 , del Comitato tecnico di cui all’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.(1)

Si veda anche il d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 36.

2. Fino alla costituzione dell'elenco di esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b), del d.g.p.r. 47/R/2003 , come modificato dal presente regolamento, la Commissione di cui all'articolo 66 decies dello stesso d.g.p.r. 47/R/2003 è nominata con le modalità previste dall'articolo 66 decies del d.g.p.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.(1)

Si veda anche il d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 36.

3. La deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 71, comma 2, è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli organismi formativi di cui all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 , accreditati ai sensi del d.p.g.r 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, fino alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dal presente regolamento entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Fino al termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3, gli organismi formativi sono accreditati e mantengono l'accreditamento secondo le disposizioni del d.g.p.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le procedure per la nomina della Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23 della l.r. 32/2002 , del Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all’articolo 24 della l.r. 32/2002 , e della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002 , sono avviate entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.