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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 36
1. Dopo l’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 71 quinquies - Mantenimento e verifica dell’accreditamento
1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:
a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
d) garantire l’aggiornamento professionale delle figure di presidio;
e) garantire l’efficienza e l’efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.