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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 33
1. Dopo l’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 71 bis - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa
1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza nello statuto di finalità formative;
b) adeguata situazione economico-finanziaria;
c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 29990 o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale.
2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla presentazione della domanda.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.