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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 23
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio dell’attestato di qualifica, di cui all’articolo 66 nonies, comma 3, lettera a);
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
b) idoneità alla certificazione con rilascio del certificato delle competenze, di cui all’articolo 66 nonies, comma 3, lettera b);
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “a
lle figure professionali contenute
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli standard professionali contenuti
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.