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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 21
1. L’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
1. L’ente di cui all’articolo 66 nonies, comma 3 nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
b) due esperti di settore;
c) un componente designato dall’organismo formativo, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d’esame al termine di un percorso formativo.
3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
b) un esperto di settore.
4. Il rappresentante dell'amministrazione, di cui al comma 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 5.
5. L’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 4, è individuato tra gli esperti inseriti in un elenco istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), sono individuati:
a) nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
b) con riferimento al settore economico e all’ambito professionale a cui la qualifica professionale o il certificato delle competenze da rilasciare fa riferimento.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell’elenco di esperti di settore di cui al comma 6, nonché i criteri di individuazione e di accesso, che devono tenere conto:
a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;
b) dell'esperienza maturata di almeno sette anni, di cui almeno tre anni negli ultimi cinque di lavoro attivo nel settore di riferimento.
8. Il componente della commissione di cui al comma 2, lettera c), è individuato dall’organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
9. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
10. Gli esperti della commissione, di cui ai commi 5 e 6, non devono ricoprire un incarico di presidio negli organismi formativi coinvolti nelle fasi di descrizione, validazione e certificazione.
11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
12. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.